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LEGGI DELLA COMUNIONE IN
GENERALE
| Art.
1100 del: Civile |
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Norme regolatrici Quando la
proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più
persone, se il titolo o la legge non dispone
diversamente si applicano le norme
seguenti. | |
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| Art.
1101 del: Civile |
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Quote dei
partecipanti Le quote dei partecipanti alla
comunione si presumono eguali. Il concorso dei
partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della
comunione, è in proporzione delle rispettive
quote. | |
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| Art.
1102 del: Civile |
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Uso della cosa comune Ciascun
partecipante può servirsi della cosa comune, purché non
ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri
partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le
modificazioni necessarie per il migliore godimento della
cosa. Il partecipante non può estendere il suo
diritto sulla cosa comune in danno degli altri
partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il
titolo del suo
possesso. | |
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| Art.
1103 del: Civile |
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Disposizioni della
quota Ciascun partecipante può disporre del suo
diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei
limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da
uno dei partecipanti si osservano le disposizioni
contenute nel capo IV del titolo III del libro
VI. | |
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| Art.
1104 del: Civile |
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Obblighi dei
partecipanti Ciascun partecipante deve contribuire
nelle spese necessarie per la conservazione e per il
godimento della cosa comune e nelle spese deliberate
dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti,
salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo
diritto . La rinunzia non giova al partecipante che
abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il
cessionario del partecipante è tenuto in solido con il
cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non
versati. | |
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| Art.
1105 del: Civile |
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Amministrazione Tutti i
partecipanti hanno diritto di concorrere
nell'amministrazione della cosa comune. Per gli atti
di ordinaria amministrazione le deliberazioni della
maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il
valore delle loro quote, sono obbligatorie per la
minoranza dissenziente. Per la validità delle
deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i
partecipanti siano stati preventivamente informati
dell'oggetto della deliberazione. Se non si prendono
i provvedimenti necessari per l'amministrazione della
cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la
deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun
partecipante può ricorrere alla autorità
giudiziaria Questa provvede in camera di consiglio e
può anche nominare un amministratore.
[1]. | |
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| Art.
1106 del: Civile |
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Regolamento della comunione e nomina
di amministratore Con la maggioranza calcolata nel
modo indicato dall'articolo precedente, può essere
formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e
per il miglior godimento della cosa comune. Nello
stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno
o più partecipanti, o anche a un estraneo,
determinandosi i poteri e gli obblighi
dell'amministratore. | |
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| Art.
1107 del: Civile |
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Impugnazione del
regolamento Ciascuno dei partecipanti dissenzienti
può impugnare davanti all'autorità giudiziaria il
regolamento della comunione entro trenta giorni dalla
deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il
termine decorre dal giorno in cui è stata loro
comunicata la deliberazione. L'autorità giudiziaria
decide con unica sentenza sulle opposizioni
proposte. Decorso il termine indicato dal comma
precedente senza che il regolamento sia stato impugnato,
questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa
dai singoli
partecipanti. | |
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| Art.
1108 del: Civile |
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Innovazioni e altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione Con deliberazione
della maggioranza dei partecipanti che rappresenti
almeno due terzi del valore complessivo della cosa
comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette
al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o
redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino
il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino
una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo
si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, sempre che non risultino
pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei
partecipanti. necessario il consenso di tutti i
partecipanti per gli atti di alienazione o di
costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le
locazioni di durata superiore a nove anni. L'ipoteca
può essere tuttavia consentita dalla maggioranza
indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di
garantire la restituzione delle somme mutate per la
ricostruzione o per il miglioramento della cosa
comune. | |
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| Art.
1109 del: Civile |
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Impugnazione delle
deliberazioni Ciascuno dei componenti la minoranza
dissenziente può impugnare davanti all'autorità
giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: 1)
nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105,
se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla
cosa comune; 2) se non è stata osservata la
disposizione del terzo comma dell'articolo 1105; 3)
se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è in
contrasto con le norme del primo e del secondo comma
dell'articolo 1108. L'impugnazione deve essere
proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni
dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre
dal giorno in cui è stata loro comunicata la
deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità
giudiziaria può ordinare la sospensione del
provvedimento
deliberato. | |
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| Art.
1110 del: Civile |
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Rimborso di spese Il
partecipante che, in caso di trascuranza degli altri
partecipanti o dell'amministratore, ha sostenute spese
necessarie per la conservazione della cosa comune, ha
diritto al
rimborso. | |
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| Art.
1111 del: Civile |
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Scioglimento della
comunione Ciascuno dei partecipanti può sempre
domandare lo scioglimento della comunione; l'autorità
giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni
caso non superiore a cinque anni, se l'immediato
scioglimento può pregiudicare gli interessi degli
altri. Il patto di rimanere in comunione per un tempo
non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche
per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato
stipulato per un termine maggiore di questo si riduce a
dieci anni. Se gravi circostanze lo richiedono,
l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento
della comunione prima del tempo
convenuto. | |
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| Art.
1112 del: Civile |
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Cose non soggette a
divisione Lo scioglimento della comunione non può
essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise,
cesserebbero di servire all'uso a cui sono
destinate. |
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| Art.
1113 del: Civile |
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Intervento nella divisione e
opposizione I creditori e gli aventi causa da un
partecipante possono intervenire nella divisione a
proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già
eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione
anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad
essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione
surrogatoria. Nella divisione che ha per oggetto beni
immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato dal
comma precedente, deve essere trascritta prima della
trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di
divisione giudiziale, prima della trascrizione della
relativa domanda. Devono essere chiamati a
intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro
confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno
acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti
soggetti a trascrizione e trascritti prima della
trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione
della domanda di divisione giudiziale. Nessuna
ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti
dalla comunione può opporsi contro le persone indicate
dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento
nascenti dal titolo anteriore alla comunione medesima,
ovvero da
collazione. | |
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| Art.
1114 del: Civile |
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Divisione in natura La
divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere
comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote
dei
partecipanti. | |
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| Art.
1115 del: Civile |
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Obbligazioni solidali dei
partecipanti Ciascun partecipante può esigere che
siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la
cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro
l'anno dalla domanda di divisione. La somma per
estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di
vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo
in natura, si procede alla vendita di una congrua
frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i
condividenti. Il partecipante che ha pagato il debito
in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella
divisione per una maggiore quota corrispondente al suo
diritto verso gli altri
condividenti. | |
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| Art.
1116 del: Civile |
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Applicabilità delle norme sulla
divisione ereditaria Alla divisione delle cose
comuni si applicano le norme sulla divisione
dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con
quelle sopra
stabilite. | |
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LEGGI DEL CONDOMINIO DEGLI
EDIFICI
| Art.
1117 del: Civile |
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Parti comuni
dell'edificio Sono oggetto di proprietà comune dei
proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un
edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1)
il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri
maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i
portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici,
i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio
necessarie all'uso comune; 2) i locali per la
portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia,
per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per
altri simili servizi in comune; 3) le opere, le
installazioni, i manufatti di qualunque genere che
servono all'uso e al godimento comune, come gli
ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e
inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti
per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il
riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione
degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei
singoli
condomini. | |
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| Art.
1118 del: Civile |
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Diritti dei partecipanti sulle cose
comuni Il diritto di ciascun condomino sulle cose
indicate dall'articolo precedente è proporzionato al
valore del piano o porzione di piano che gli appartiene,
se il titolo non dispone altrimenti. Il condomino non
può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette,
sottrarsi al contributo nelle spese per la loro
conservazione. | |
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| Art.
1119 del: Civile |
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Indivisibilità Le parti comuni
dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che
la divisione possa farsi senza rendere più incomodo
l'uso della cosa a ciascun
condomino. | |
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| Art.
1120 del: Civile |
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Innovazioni I condomini, con
la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo
1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento o all'uso più comodo o al maggior
rendimento delle cose comuni. Sono vietate le
innovazioni che possano recare pregiudizio alla
stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne
alterino il decoro architettonico o che rendano talune
parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al
godimento anche di un solo
condomino. | |
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| Art.
1121 del: Civile |
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Innovazioni gravose o
voluttuarie Qualora l'innovazione importi una
spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario
rispetto alle particolari condizioni e all'importanza
dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti
suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che
non intendono trarne vantaggio sono esonerati da
qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione
separata non è possibile, l'innovazione non è
consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che
l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne
integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo
comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono
tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi
dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione
e di manutenzione
dell'opera. | |
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| Art.
1122 del: Civile |
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Opere sulle parti dell'edificio di
proprietà comune Ciascun condomino, nel piano o
porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire
opere che rechino danno alle parti comuni
dell'edificio. | |
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| Art.
1123 del: Civile |
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Ripartizione delle spese Le
spese necessarie per la conservazione e per il godimento
delle parti comuni dell'edificio , per la prestazione
dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni
deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai
condomini in misura proporzionale al valore della
proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se
si tratta di cose destinate a servire i condomini in
misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione
dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio
abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o
impianti destinati a servire una parte dell'intero
fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione
sono a carico del gruppo di condomini che ne trae
utilità. | |
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| Art. 1124
del: Civile |
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Manutenzione e ricostruzione delle scale Le
scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei
diversi piani a cui servono. La spesa relativa è
ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei
singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in
misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal
suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa,
che è ripartita in ragione del valore, si considerano
come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o
camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di
proprietà
comune. | |
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| Art.
1125 del: Civile |
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Manutenzione e ricostruzione dei
soffitti, delle volte e dei solai Le spese per la
manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e
dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari
dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a
carico del proprietario del piano superiore la copertura
del pavimento e a carico del proprietario del piano
inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del
soffitto. |
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| Art.
1126 del: Civile |
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Lastrici solari di uso
esclusivo Quando l'uso dei lastrici solari o di
una parte di essi non è comune a tutti i condomini,
quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a
contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o
ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a
carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte
di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione
del valore del piano o della porzione di piano di
ciascuno. | |
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| Art.
1127 del: Civile |
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Costruzione sopra l'ultimo piano
dell'edificio Il proprietario dell'ultimo piano
dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche,
salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa
facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del
lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le
condizioni statiche dell'edificio non la
consentono. I condomini possono altresì opporsi alla
sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto
architettonico dell'edificio ovvero diminuisce
notevolmente l'aria o la luce dei piani
sottostanti. Chi fa la sopraelevazione deve
corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al
valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova
fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso
quello da edificare, e detratto l'importo della quota a
lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il
lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini
avevano il diritto di
usare. | |
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| Art.
1128 del: Civile |
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Perimento totale o parziale
dell'edificio Se l'edificio perisce interamente o
per una parte che rappresenti i tre quarti del suo
valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita
all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato
diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una
parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa
la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e
ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi
diritti sulle parti stesse. L'indennità corrisposta
per l'assicurazione relativa alle parti comuni è
destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino
che non intende partecipare alla ricostruzione
dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i
suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva
proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che
non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni
soltanto dei
condomini. | |
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| Art.
1129 del: Civile |
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Nomina e revoca
dell'amministratore Quando i condomini sono più di
quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se
l'assemblea non provvede, la nomina è fatta
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più
condomini. L'amministratore dura in carica un anno e
può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. Può
altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su
ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso
previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1131, se per
due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero
se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. La
nomina e la cessazione per qualunque causa
dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in
apposito
registro. | |
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| Art.
1130 del: Civile |
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Attribuzioni
dell'amministratore L'amministratore deve: 1)
eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e
curare l'osservanza del regolamento di condominio; 2)
disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione
dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia
assicurato il miglior godimento a tutti i
condomini; 3) riscuotere i contributi ed erogare le
spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle
parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi
comuni; 4) compie gli atti conservativi dei diritti
inerenti alle parti comuni dell'edificio. Egli, alla
fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua
gestione. | |
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| Art.
1131 del: Civile |
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Rappresentanza Nei limiti
delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o
dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di
condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la
rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio
sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere
convenuto in giudizio per qualunque azione concernente
le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i
provvedimenti dell'autorità amministrativa che si
riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione
o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle
attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a
darne senza indugio notizia all'assemblea dei
condomini. L'amministratore che non adempie
quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al
risarcimento dei
danni. | |
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| Art.
1132 del: Civile |
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Dissenso dei condomini rispetto alle
liti Qualora l'assemblea dei condomini abbia
deliberato di promuovere una lite o di resistere a una
domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato
all'amministratore, può separare la propria
responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per
il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato
entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha
avuto notizia della deliberazione. Il condomino
dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia
dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della
lite è stato favorevole al condominio, il condomino
dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a
concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato
possibile ripetere dalla parte
soccombente. | |
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| Art.
1133 del: Civile |
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Provvedimenti presi
dall'amministratore I provvedimenti presi
dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono
obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti
dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea,
senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria
nei casi e nel termine previsti dall'articolo
1137. | |
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| Art.
1134 del: Civile |
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Spese fatte dal condomino Il
condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza
autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non
ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa
urgente. | |
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| Art.
1135 del: Civile |
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Attribuzioni dell'assemblea dei
condomini Oltre a quanto è stabilito dagli
articoli precedenti, l'assemblea dei condomini
provvede: 1) alla conferma dell'amministratore e
dell'eventuale sua retribuzione; 2) all'approvazione
del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e
alla relativa ripartizione tra i condomini; 3)
all'approvazione del rendiconto annuale
dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo
della gestione; 4) alle opere di manutenzione
straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo
speciale. L'amministratore non può ordinare lavori di
manutenzione straordinaria, salvo che rivestano
carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne
nella prima
assemblea. | |
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| Art.
1136 del: Civile |
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Costituzione dell'assemblea e
validità delle deliberazioni L'assemblea è
regolarmente costituita con l'intervento di tanti
condomini che rappresentino i due terzi del valore
dell'intero edificio e due terzi dei partecipanti al
condominio. Sono valide le deliberazioni approvate
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti e almeno la metà del valore
dell'edificio. Se l'assemblea non può deliberare per
mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione
delibera in un giorno successivo a quello della prima e
in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la
deliberazione è valida se riporta un numero di voti che
rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e
almeno un terzo del valore dell'edificio. Le
deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative
a materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni
che concernono la ricostruzione dell'edificio o
riparazioni straordinarie di notevole entità devono
essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal
secondo comma. Le deliberazioni che hanno per oggetto
le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo
1120 devono essere sempre approvate con un numero di
voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al
condominio e i due terzi del valore
dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non
consta che tutti i condomini sono stati invitati alla
riunione. Delle deliberazioni dell'assemblea si
redige processo verbale da trascriversi in un registro
tenuto
dall'amministratore. | |
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| Art.
1137 del: Civile |
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Impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea Le deliberazioni prese
dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono
obbligatorie per tutti i condomini. Contro le
deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso
all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione
sia ordinata dall'autorità stessa. Il ricorso deve
essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta
giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per
i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli
assenti. | |
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| Art.
1138 del: Civile |
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Regolamento di condominio
Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore
a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale
contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la
ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi
spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la
tutela del decoro dell'edificio e quelle relative
all'amministrazione. Ciascun condomino può prendere
l'iniziativa per la formazione del regolamento di
condominio o per la revisione di quello esistente. Il
regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la
maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136
e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma
dell'articolo 1129. Esso può essere impugnato a norma
dell'articolo 1107. Le norme del regolamento non
possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun
condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle
convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle
disposizioni degli articoli 1118 secondo comma, 1119,
1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. | |
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