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LEGGI DELLA COMUNIONE IN GENERALE |
| Art.
1703 del: Civile |
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Nozione
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a
compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. |
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| Art.
1704 del: Civile |
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Mandato
con rappresentanza
Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in
nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del
titolo II di questo libro. |
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| Art.
1705 del: Civile |
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Mandato
senza rappresentanza
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e
assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi,
anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il
mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti
di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò
possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle
disposizioni degli articoli che seguono. |
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| Art.
1706 del: Civile |
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Acquisti
del mandatario
Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per
suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i
diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona
fede.
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni
mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato
a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si
osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di
contrarre. |
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| Art.
1707 del: Civile |
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Creditori
del mandatario
I creditori del mandatario non possono far valere le loro
ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario
ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni
mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data
certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni
immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia
anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di
ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a
conseguirlo. |
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| Art.
1708 del: Civile |
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Contenuto
del mandato
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato
conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro
compimento.
Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono
l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente. |
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| Art.
1709 del: Civile |
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Presunzione
di onerosità
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non
è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe
professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal
giudice. |
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| Art.
1710 del: Civile |
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Diligenza
del mandatario
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la
diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è
gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor
rigore.
Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le
circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la
modificazione del mandato. |
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| Art.
1711 del: Civile |
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Limiti
del mandato
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato.
L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario,
se il mandante non lo ratifica.
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora
circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli
comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo
stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione. |
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| Art.
1712 del: Civile |
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Comunicazione
dell'eseguito mandato
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante
l'esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale
comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla
natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se
il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i
limiti del mandato. |
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| Art.
1713 del: Civile |
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Obbligo
di rendiconto
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo
operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del
mandato.
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto
nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per
colpa grave. |
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| Art.
1714 del: Civile |
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Interessi
sulle somme riscosse
Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi
legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con
decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la
consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni
ricevute. |
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| Art.
1715 del: Civile |
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Responsabilità
per le obbligazioni dei terzi
In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in
proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento
delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha
contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse
o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del
contratto. |
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| Art.
1716 del: Civile |
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Pluralità
di mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone
designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è
accettato da tutte.
Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire
congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare. In
questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione,
deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a
risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.
Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi
sono obbligati in solido verso il mandante. |
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| Art.
1717 del: Civile |
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Sostituto
del mandatario
Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce
altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò
sia necessario per la natura dell'incarico, risponde
dell'operato della persona sostituita.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare
la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa
nella scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al
sostituto.
Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita
dal mandatario. |
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| Art.
1718 del: Civile |
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Custodia
delle cose e tutela dei diritti del mandante
Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che
gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i
diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose
presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.
Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita
delle cose a norma dell'articolo 1515.
Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli
deve dare immediato avviso al mandante.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il
mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante,
sempre che tale incarico rientri nell'attività professionale
del mandatario. |
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| Art.
1719 del: Civile |
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Mezzi
necessari per l'esecuzione del mandato
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare
al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e
per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il
mandatario ha contratte in proprio nome. |
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| Art.
1720 del: Civile |
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Spese
e compenso del mandatario
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni,
con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e
deve pagargli il compenso che gli spetta.
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha
subiti a causa dell'incarico. |
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| Art.
1721 del: Civile |
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Diritto
del mandatario sui crediti
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari
sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante
e sui creditori di questo. |
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| Art.
1722 del: Civile |
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Cause
di estinzione
Il mandato si estingue:
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del
mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito;
2) per revoca da parte del mandante;
3) per rinunzia del mandatario;
4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante
o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il
compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si
estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il
diritto di recesso delle parti o degli eredi. |
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| Art.
1723 del: Civile |
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Revocabilità
del mandato
Il mandante può revocare il mandato; ma se era stata
pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che
ricorra una giusta causa.
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di
terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo
che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di
revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta
incapacità del mandante. |
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| Art.
1724 del: Civile |
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Revoca
tacita
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il
compimento di questo da parte del mandante importano revoca del
mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati
comunicati al mandatario. |
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| Art.
1725 del: Civile |
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Revoca
del mandato oneroso
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo
determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a
risarcire i danni , se è fatta prima della scadenza del termine
o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta
causa.
Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il
mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo
preavviso, salvo che ricorra una giusta causa. |
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| Art.
1726 del: Civile |
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Revoca
del mandato collettivo
Se il mandato è stato conferito da più persone con unico
atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha
effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che
ricorra una giusta causa. |
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| Art.
1727 del: Civile |
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Rinuncia
del mandatario
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve
risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo
indeterminato, il mandatario che rinuncia senza giusta causa è
tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo
preavviso.
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo
tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso
d'impedimento grave da parte del mandatario. |
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| Art.
1728 del: Civile |
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Morte
o incapacità del mandante o del mandatario
Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità
sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato
l'esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta
incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo
rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato,
devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto
nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle
circostanze. |
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| Art.
1729 del: Civile |
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Mancata
conoscenza della causa di estinzione
Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere
l'estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante
o dei suoi eredi. |
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| Art.
1730 del: Civile |
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Estinzione
del mandato conferito a più mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone
designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa
di estinzione concerne uno solo dei mandatari. |
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