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DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1470 del:
Civile |
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Nozione
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento
della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro
diritto verso il corrispettivo di un prezzo. |
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Art. 1471 del:
Civile |
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Divieti speciali di comprare
Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né
direttamente né per interposta persona
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle
province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati
alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per
loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità
amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di
vendere, salvo il disposto dell'articolo 1395.
Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è
annullabile. |
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Art. 1472 del:
Civile |
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Vendita di cose future
Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto
della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad
esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti
di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono
tagliati o i frutti sono separati.
Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto
aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad
esistenza. |
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Art. 1473 del:
Civile |
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Determinazione del prezzo affidata a un terzo
Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un
terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.
Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le
parti non si accordano per la sua nomina o per la sua
sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è
fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato
concluso il contratto. |
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Art. 1474 del:
Civile |
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Mancanza di determinazione espressa del prezzo
Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende
abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né
hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per
atto della pubblica autorità [o da norme corporative], si
presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo
normalmente praticato dal venditore.
Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il
prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui
deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più
vicina.
Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si
applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non
ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di
accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo
comma dell'articolo precedente. |
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Art. 1475 del:
Civile |
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Spese della vendita
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono
a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente. |
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DISPOSIZIONI DELLE OBBLIGAZIONI DEL
COMPRATORE
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Art. 1498 del:
Civile |
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Pagamento del prezzo
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel
luogo fissati dal contratto.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento
deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa
si esegue.
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il
pagamento si fa al domicilio del venditore. |
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Art. 1499 del:
Civile |
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Interessi compensativi sul prezzo
Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e
consegnata al compratore produca frutti o altri proventi,
decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora
esigibile. |
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DISPOSIZIONI DEL RISCATTO
CONVENZIONALE
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Art. 1500 del:
Civile |
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Patto di riscatto
Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la
proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo
e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.
Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato
per la vendita è nullo per l'eccedenza. |
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Art. 1501 del:
Civile |
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Termini
Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due
anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di
beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore,
esso si riduce a quello legale.
Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può
prorogare. |
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Art. 1502 del:
Civile |
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Obblighi del riscattante
Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a
rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro
pagamento legittimamente fatto per la vendita, le spese per le
riparazioni necessarie e, nei limiti dell'aumento, quelle che
hanno aumentato il valore della cosa.
Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore
ha diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il
rimborso delle spese più utili, può accordare una dilazione,
disponendo, se occorrono, le opportune cautele. |
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Art. 1503 del:
Civile |
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Esercizio del riscatto
Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il
termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di
riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il
rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento
legittimamente fatto per la vendita.
Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali
rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora
non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del
termine.
Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve
essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità. |
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Art. 1504 del:
Civile
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Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti
Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di
riscatto nei confronti del compratore può ottenere il rilascio
della cosa anche dai successivi acquirenti, purché il patto sia
ad essi opponibile.
Se l'alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto
deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente. |
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Art. 1505 del:
Civile |
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Diritti costituiti dal compratore sulla cosa
Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto
riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia
stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza
frode, purché abbiano data certa e siano state convenute per un
tempo non superiore ai tre anni. |
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Art. 1506 del:
Civile |
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Riscatto di parte indivisa
In caso di vendita con patto di riscatto di una parte
indivisa di una cosa, il comproprietario che richiede la
divisione deve proporre la domanda anche in confronto del
venditore.
Se la cosa non è comodamente divisibile e si fa luogo
all'incanto, il venditore che non ha esercitato il riscatto
anteriormente all'aggiudicazione decade da tale diritto, anche
se aggiudicatario sia lo stesso compratore. |
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Art. 1507 del:
Civile |
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Vendita congiuntiva di cosa indivisa
Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo
contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto
di riscatto solo sopra la quota che le spettava.
La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato
più eredi.
Il compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i
venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto
di riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano, il
riscatto può esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro
che offrono di riscattare la cosa per intero. |
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Art. 1508 del:
Civile |
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Vendita separata di cosa indivisa
Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta
congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua
quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di
riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non
può valersi della facoltà prevista dall'ultimo comma
dell'articolo precedente. |
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Art. 1509 del:
Civile |
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Riscatto contro gli eredi del compratore
Qualora il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di
riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi solo per la
parte che gli spetta, anche quando la cosa venduta è tuttora
indivisa.
Se l'eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata
a uno degli eredi, il diritto di riscatto non può esercitarsi
contro di lui che per la totalità. |
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DISPOSIZIONI DELLA VENDITA DI COSE IMMOBILI
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Art. 1537 del:
Civile |
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Vendita a misura.
Quando un determinato immobile è venduto con l'indicazione
della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un
tanto per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una
riduzione, se la misura effettiva dell'immobile è inferiore a
quella indicata nel contratto.
Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto,
il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma
ha facoltà di recedere dal contratto qualora l'eccedenza
oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata. |
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Art. 1538 del:
Civile |
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Vendita a corpo.
Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo
dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata
indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di
prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di
un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.
Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il
compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di
corrispondere il supplemento. |
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Art. 1539 del:
Civile |
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Recesso dal contratto.
Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il
venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le
spese del contratto. |
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Art. 1540 del:
Civile |
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Vendita cumulativa di più immobili.
Se due o più immobili sono stati venduti con lo stesso
contratto per un solo e medesimo prezzo, con l'indicazione della
misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore
nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino
alla debita concorrenza; il diritto al supplemento o alla
diminuzione del prezzo spetta in conformità delle disposizioni
sopra stabilite. |
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Art. 1541 del:
Civile |
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Prescrizione.
Il diritto del venditore al supplemento e quello del
compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal
contratto si prescrivono in un anno dalla consegna
dell'immobile. |
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DISPOSIZIONI DELLA VENDITA DI EREDITA'
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Art. 1542 del:
Civile |
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Garanzia.
Chi vende un'eredità senza specificarne gli oggetti non è
tenuto a garantire che la propria qualità di erede. |
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Art. 1543 del:
Civile |
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Forme.
La vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto, sotto
pena di nullità.
Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari
da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la
trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità. |
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Art. 1544 del:
Civile |
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Obblighi del venditore.
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o
riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche
bene dell'eredità, è tenuto a rimborsare il compratore, salvo
patto contrario. |
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Art. 1545 del:
Civile |
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Obblighi del compratore.
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi
ha pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli
quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia
convenuto diversamente. |
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Art. 1546 del:
Civile |
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Responsabilità per debiti ereditari.
Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in
solido col venditore a pagare i debiti ereditari. |
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Art. 1547 del:
Civile |
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Altre forme di alienazione di eredità.
Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di
alienazione di un'eredità a titolo oneroso.
Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata
dall'articolo 797. |
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