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DISPOSIZIONI GENERALI
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Art.
1571 del: Civile |
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Nozione. La locazione è il
contratto col quale una parte si obbliga a far godere
all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo,
verso un determinato
corrispettivo. | |
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Art.
1572 del: Civile |
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Locazioni e anticipazioni eccedenti
l'ordinaria amministrazione. Il contratto di
locazione per una durata superiore a nove anni è atto
eccedente l'ordinaria amministrazione. Sono altresì
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le
anticipazioni del corrispettivo della locazione per una
durata superiore a un
anno. | |
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Art.
1573 del: Civile |
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Durata della locazione Salvo
diverse norme di legge, la locazione non può stipularsi
per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per
un periodo più lungo o in perpetuo, è ridotta al termine
suddetto. | |
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Art.
1574 del: Civile |
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Locazione senza determinazione di
tempo. Quando le parti non hanno determinato la
durata della locazione, questa s'intende
convenuta: 1) se si tratta di case senza arredamento
di mobili o di locali per l'esercizio di una
professione, di un'industria o di un commercio, per la
durata di un anno, salvi gli usi locali; 2) se si
tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la
durata corrispondente all'unità di tempo a cui è
commisurata la pigione; 3) se si tratta di cose
mobili, per la durata corrispondente all'unità di tempo
a cui è commisurato il corrispettivo; 4) se si tratta
di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un
fondo urbano, per la durata della locazione del fondo
stesso. | |
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DELLE OBBLIGAZIONI DEL
CONDUTTORE
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Art.
1587 del: Civile |
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Obbligazioni principali del
conduttore. Il conduttore deve: 1) prendere in
consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre
di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel
contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi
dalle circostanze; 2) dare il corrispettivo nei
termini
convenuti. | |
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Art.
1588 del: Civile |
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Perdita e deterioramento della cosa
locata. Il conduttore risponde della perdita e del
deterioramento della cosa che avvengono nel corso della
locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non
provi che siano accaduti per causa a lui non
imputabile. È pure responsabile della perdita e del
deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse,
anche temporaneamente, all'uso o al godimento della
cosa. | |
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Art.
1589 del: Civile |
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Incendio di cosa
assicurata. Se la cosa distrutta o deteriorata per
incendio era stata assicurata dal locatore o per conto
di questo, la responsabilità del conduttore verso il
locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo
corrisposto dall'assicuratore e il danno
effettivo. Quando si tratti di cosa mobile stimata e
l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla
stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in
confronto del locatore, se questi è indennizzato
dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme
concernenti il diritto di surrogazione
dell'assicuratore. | |
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Art.
1590 del: Civile |
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Restituzione della cosa
locata. Il conduttore deve restituire la cosa al
locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in
conformità della descrizione che ne sia stata fatta
dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo
risultante dall'uso della cosa in conformità del
contratto. In mancanza di descrizione, si presume che
il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di
manutenzione. Il conduttore non risponde del
perimento o del deterioramento dovuti a vetustà. Le
cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono
state
consegnate. | |
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Art.
1591 del: Civile |
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Danni per ritardata
restituzione. Il conduttore in mora a restituire
la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo
convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di
risarcire il maggior
danno. | |
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Art.
1592 del: Civile |
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Miglioramenti. Salvo
disposizioni particolari della legge o degli usi, il
conduttore non ha diritto a indennità per i
miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è
stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare
un'indennità corrispondente alla minor somma tra
l'importo della spesa e il valore del risultato utile al
tempo della riconsegna. Anche nel caso in cui il
conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei
miglioramenti può compensare i deterioramenti che si
sono verificati senza colpa grave del
conduttore. | |
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Art.
1593 del: Civile |
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Addizioni. Il conduttore che
ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di
toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa
avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il
proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In
tal caso questi deve pagare al conduttore un'indennità
pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il
valore delle addizioni al tempo della riconsegna. Se
le addizioni non sono separabili senza nocumento della
cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano
le norme dell'articolo
precedente. | |
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Art.
1594 del: Civile |
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Sublocazione o cessione della locazione
Il
conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di
sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il
contratto senza il consenso del locatore (1406).
Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere
autorizzata dal locatore o consentita dagli
usi. | |
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Art.
1595 del: Civile |
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Rapporti tra il locatore e il sub
conduttore. Il locatore, senza pregiudizio dei
suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta
contro il subconduttore per esigere il prezzo della
sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al
momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad
adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal
contratto di sublocazione. Il subconduttore non può
opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati
fatti secondo gli usi locali. Senza pregiudizio delle
ragioni del sub conduttore verso il sublocatore, la
nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha
effetto anche nei confronti del sub conduttore, e la
sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha
effetto anche contro di
lui. | |
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Art.
1596 del: Civile |
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Fine della locazione per lo spirare
del termine. La locazione per un tempo determinato
dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che
sia necessaria la disdetta. La locazione senza
determinazione di tempo non cessa, se prima della
scadenza stabilita a norma dell'articolo 1574 una delle
parti non comunica all'altra disdetta nel termine
[fissato dalle norme corporative o, in mancanza, in
quello] determinato dalle parti o dagli
usi. | |
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Art.
1597 del: Civile |
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Rinnovazione tacita del
contratto. La locazione si ha per rinnovata se,
scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è
lasciato nella detenzione della cosa locata o se,
trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è
stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo
precedente. La nuova locazione è regolata dalle
stesse condizioni della precedente, ma la sua durata è
quella stabilita per le locazioni a tempo
indeterminato. Se è stata data licenza, il conduttore
non può opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti
la volontà del locatore di rinnovare il
contratto. | |
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Art.
1598 del: Civile |
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Garanzie della locazione. Le
garanzie prestate da terzi non si estendono alle
obbligazioni derivanti da proroghe della durata del
contratto. |
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Art.
1599 del: Civile |
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Trasferimento a titolo particolare
della cosa locata. Il contratto di locazione è
opponibile al terzo acquirente, se ha data certa
anteriore all'alienazione della cosa. La disposizione
del comma precedente non si applica alla locazione di
beni mobili non iscritti in pubblici registri, se
l'acquirente ne ha conseguito il possesso in buona
fede. Le locazioni di beni immobili non trascritte
non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei
limiti di un novennio dall'inizio della
locazione. L'acquirente è in ogni caso tenuto a
rispettare la locazione se ne ha assunto l'obbligo verso
l'alienante. | |
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Art.
1600 del: Civile |
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Detenzione anteriore al
trasferimento. Se la locazione non ha data certa,
ma la detenzione del conduttore è anteriore al
trasferimento, l'acquirente non è tenuto a rispettare la
locazione che per una durata corrispondente a quella
stabilita per le locazioni a tempo
indeterminato. | |
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Art.
1601 del: Civile |
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Risarcimento del danno al conduttore
licenziato. Se il conduttore è stato licenziato
dall'acquirente perché il contratto di locazione non
aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore
è tenuto a risarcirgli il
danno. | |
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Art.
1602 del: Civile |
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Effetti dell'opponibilità della
locazione al terzo acquirente. Il terzo acquirente
tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno
del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni
derivanti dal contratto di
locazione. | |
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Art.
1603 del: Civile |
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Clausola di scioglimento del
contratto in caso di alienazione. Se si è
convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di
alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole
valersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore
rispettando il termine di preavviso stabilito dal
secondo comma dell'articolo 1596. In tal caso al
conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei
danni, salvo patto
contrario. | |
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Art.
1604 del: Civile |
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Vendita della cosa locata con patto
di riscatto. Il compratore con patto di riscatto
non può esercitare la facoltà di licenziare il
conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto
irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il
riscatto. | |
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Art.
1605 del: Civile |
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Liberazione o cessione del
corrispettivo della locazione. La liberazione o la
cessione del corrispettivo della locazione non ancora
scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa
locata, se non risulta da atto scritto avente data certa
anteriore al trasferimento. Si può in ogni caso opporre
il pagamento anticipato eseguito in conformità degli usi
locali. Se la liberazione o la cessione è stata fatta
per un periodo eccedente i tre anni e non è stata
trascritta, può essere opposta solo entro i limiti di un
triennio; se il triennio è già trascorso, può essere
opposta solo nei limiti dell'anno in corso nel giorno
del
trasferimento. | |
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Art.
1606 del: Civile |
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Estinzione del diritto del
locatore. Nei casi in cui il diritto del locatore
sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo,
le locazioni da lui concluse aventi data certa sono
mantenute, purhè siano state fatte senza frode e non
eccedano il triennio. Sono salve le diverse
disposizioni di
legge. | |
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Art.
1607 del: Civile |
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Durata massima della locazione di
case. La locazione di una casa per abitazione può
essere convenuta per tutta la durata della vita
dell'inquilino e per due anni successivi alla sua
morte. | |
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Art.
1608 del: Civile |
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Garanzie per il pagamento della
pigione. Nelle locazioni di case non mobiliate
l'inquilino può essere licenziato se non fornisce la
casa di mobili sufficienti o non presta altre garanzie
idonee ad assicurare il pagamento della
pigione. | |
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Art.
1609 del: Civile |
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Piccole riparazioni a carico
dell'inquilino. Le riparazioni di piccola
manutenzione, che a norma dell'articolo 1576 devono
essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle
dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non
quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito. Le
suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono
determinate dagli usi
locali. | | |